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Disciplina lacuale

DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA

Legge Regione Lombardia 16/08/1994 n°20

TITOLO 1°

ART.1 Finalità della legge.
Garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico.

TITOLO 2°

ART.5 Aree del Demanio.
Punto1- Al fine di assicurare un corretto utilizzo del bacino Gardesano gli enti preposti stabiliscono criteri uniformi circa l’ utilizzo delle zone demaniali portuali e lacuali.
Punto 2- I criteri riguardano in particolare l’ individuazione e la delimitazione delle:
* Aree portuali riservate all’esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, di pesca professionale e da diporto.
* Aree portuali di terra, destinate all’esercizio di attività artigianali e commerciali.
* Aree destinate all’ utilizzazione turistico-ricreativa per l’esercizio di attività sportive e di balneazione.
* Zone di rilevanza archeologico –naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto.

TITOLO 3°

ART:.12 Protezione della fascia costiera.
Punto1-Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 mt dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela.
Punto3- Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore ai 3 nodi, l’attraversamento della fascia di cui al punto1, per l’approdo e per la partenza purchè la manovra sia effettuata perpendicolare alla costa.
ART:13 Divieti di navigazione.
Punto1- E’ vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione, appositamente delimitate.
ART.16 Norme di comportamento di navigazione.
Punto1- In navigazione hanno la precedenza le seguenti unità;
* Unità adibite al servizio pubblico di linea.
* Unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici.
* Unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
Punto2- Le unità a motore e a vela hanno l’obbligo di tenersi a 100 metri dalle unità adibite al pubblico esercizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole vela.
Punto4- E’ vietato ostacolare le unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale e in regate veliche.
ART.20 Impiego delle tavole a vela
Punto1- La navigazione con le tavole a vela è consentita solo di giorno con buona visibilità, da un ora dopo l’alba fino al tramonto.
Punto2- I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
Punto3- E’ obbligo dei conduttori indossare il giubbetto di salvataggio.
Punto4- E’ vietato l’ impiego delle tavole a vela:
* Sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea.
* Nei porti e in prossimità dei loro accessi.
* Nelle zone riservate alla balneazione.
* Nelle zone mantenute a canneto.
* Nei corridoi di lancio dello sci nautico.

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