Statuto
ART.1

E’costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tender Team Beach con sede in viale Piave 185 Brescia.

In data 19/03/2006 all’Assemblea ordinaria dei Soci, come da verbale allegato, si è deciso con voti di maggioranza di spostare la sede legale da V.le Piave 185 Brescia a via Lungolago V.Olcese presso la spiaggia (area kite) Campione del Garda.

ART.2

L’Associazione è apolitica e non lucrativa ed ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa e la diffusione della cultura musicale ed europea, cercando di porsi come punto di riferimento culturale promuovendo la funzione ludica dello sport come mezzo di socializzazione con riferimento a tutti gli sport ed in particolare alla pratica del surf sotto le varie forme e degli acquatici e da tavola.

L’Associazione è affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) del quale esplicitamente accetta e applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi federali.

ART.3

L’Associazione è composta da Soci fondatori e Soci ordinari.

Sono Soci ordinari coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.

ART.4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo (C.D.), dai contributi di Enti e Associazioni, da lasciti e donazioni, da eventuali sponsor.

ART.5

Tutti i Soci in regola con l’iscrizione e la quota associativa annuale hanno diritto di voto in sede di Assemblea.

ART.6

Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione possono chiedere di essere iscritti.

Coloro i quali hanno ottenuto l’ammissione all’Associazione sono associati a tutti gli effetti senza alcun limite di tempo.

La quota associativa è intrasmissibile, salvo in caso di morte, non è rivalutabile.

ART.7

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

ART.8

La qualifica di Socio da diritto a frequentare l’area sportiva appositamente attrezzata a Campione del Garda – Tremosine, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.

Art.9

I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dal CSEN e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

ART.10

I Soci cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata, oppure per il mancato pagamento della quota sociale entro due mesi dalla fine dell’anno sociale, oppure per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il C.D., pronunciata esclusivamente contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

La quota associativa non è trasmissibile se non agli eredi in caso di morte.

ART.11

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 Marzo e terminano il 28 Febbraio di ciascun anno.

ART.12

Gli organi sociali sono:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario;

d) L’Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);

e) il Consiglio Direttivo.

ART.13

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

ART.14

Potranno prender parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i Soci. Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Per l’elezione del C.D. ogni associato ha diritto ad un voto ai sensi dell’art.2552, secondo comma, del Codice Civile e non ptrà rappresentare per delega nessun altro associato.

ART.15

La convocazione dell’Assemblea avverrà normalmente entro il 15 Marzo di ciascun anno nella data stabilita dal regolamento.

Spetta all’Assemblea deliberare sul conto consuntivo e relativo rendiconto, e sul conto preventivo nonché su ogni argomento non di spettanza del C.D. o da questo presentato al fine di ottenere un indirizzo operativo.

Le delibere dell’Assemblea sono a disposizione degli associati i quali potranno chiederne copia. Le delibere sono inoltre rese note mediante affissione nel luogo di cui al successivo articolo 16 per un periodo di 15 giorni dalla delibera stessa.

ART.16

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire tramite esposizione di avviso nei locali adibiti alle iscrizioni 15 giorni prima della data in cui è convocata, entro il medesimo termine e nel medesimo luogo di cui al primo periodo deve essere messo a disposizione degli associati al fine di conoscenza il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto.

ART.17

Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci.

Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, quale sia il numero dei presenti.

ART.18

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’Ordine del giorno.

Per tali deliberazioni inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti.

ART.19

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (o più membri fino ad un massimo di sette) membri eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente , il Vice Presidente ed il Segretario, con funzione di tesoriere. Il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario rimangono in carica due anni sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili; i Consiglieri rimangono in carica due anni ed anch’essi sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, gli incarichi di Presidente Vice Presidente e Segretario tesoriere e di membro del C.D. non sono retribuiti.

ART.20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

ART.21

Sono compiti del C.D.:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei Soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;

c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l’attività sociale,

d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché di deliberare le quote associative annue;

e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;

f) redigere i regolamenti per l’attività sportiva;

g) nominare i responsabili di area;

h) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori Soci che si dovessero rendere necessari;

i) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti specificatamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, straordinaria amministrazione.

ART.22

Il Presidente per delega del C.D., dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART.23

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ART.24

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e delle tenute dei libri sociali contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del C.D.

ART.25

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che sul piano finanziario.

ART.26

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione unanime dell’Assemblea dei Soci.

ART.27

Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali contributi pubblici o privati, da lasciti e donazioni di terzi ed eventuali sponsor.

ART.28

Per il miglior conseguimento degli scopi statuari l’Associazione potrà concludere un abbinamento con persone, enti o società accettando di dare pubblicità ai prodotti degli abbinati e ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.

ART.29

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni alfine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART.30

L’Assemblea potrà a maggioranza dei Soci presenti deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui la legge 18/2/1983 n° 50.

ART.31

Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci ordinarie fra Soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, Soci dell’Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo che assume la presidenza, nominato dal C.D.

Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

I provvedimenti disciplinari che possono esser comminati sono quelli previsti dallo Statuto, dal regolamento di disciplina.

ART.32

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci , convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione all’unanimità dei Soci presenti esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Le eventuali attività, attrezzature, i premi e quant’altro di proprietà dell’Associazione, risultati al momento dello scioglimento, saranno devoluti alla I.K.U. (International kitesurf university) o allo CSEN.

ART.33

Gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale non potranno essere distribuite durante la vita dell’associazione neanche in modo indiretto, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

ART.34

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto del C.S.E.N. e in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di associazione.

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